Sono sempre di più i lavoratori obbligati a vaccinarsi per poter proseguire regolarmente con la loro attività. Il decreto legge 172 del 26 novembre 2021, recante “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, infatti, aggiunge al personale sanitario anche il personale delle forze armate e di polizia, penitenziaria compresa, come pure tutto il personale della scuola. Si aggiungono poi tutti i lavoratori di strutture per l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.

Chi appartiene a questi settori, dunque, non potrà continuare a lavorare se non vaccinato. E l’obbligo vale non solo per il primo ciclo vaccinale (due dosi con Pfizer e Moderna, una sola con J&J), ma anche per il richiamo che dovrà essere effettuato nelle prossime settimane.

La domanda che si fanno gli intransigenti, coloro che nonostante l’obbligo imposto non sono disposti a vaccinarsi, riguarda la scadenza di questa nuova regola. Per quanto non potranno lavorare coloro che non sono vaccinati contro il Covid? Il decreto appena approvato dal Consiglio dei Ministri, quello che appunto estende l’obbligo vaccinale e nel contempo introduce il Grren pass rafforzato, modifica la precedente scadenza? Facciamo chiarezza.

Lavoratori sospesi perché senza vaccino: quale scadenza?

Nonostante l’estensione dell’obbligo vaccinale per lavorare a nuove categorie, non cambia la scadenza del precedente provvedimento. Il decreto legge 172 del 26 novembre 2021, infatti, interviene sul decreto legge 44 del 1° aprile scorso modificando solamente la parte riguardante le categorie obbligate a vaccinarsi, lasciando invariata la scadenza.

Nel dettaglio, chi non si vaccina verrà sospeso dal lavoro: neppure lo smart working sarà una possibilità, con la sospensione dello stipendio e di qualsiasi altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Nessuna conseguenza disciplinare e diritto alla conservazione del rapporto di lavoro per chi comunque decide di non vaccinarsi.

La regola per le nuove categorie si applica a partire dal 15 dicembre e di fatto sarà in vigore, almeno ufficialmente, solamente per due settimane. Come anticipato, infatti, la scadenza non cambia: l’obbligo resta in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Si continua a fare riferimento all’articolo 4I comma, del decreto legge 44 del 1° aprile, dove si legge che l’obbligo vaccinale non va oltre la fine dell’anno corrente.

Vaccino a medici e operatori sanitari, con scarsa adesione sarà obbligo?

Lavoratori sospesi senza vaccino: la regola vale anche per il 2022?

Al momento la risposta è no: la legge stabilisce che i lavoratori che non sottostanno all’obbligo vaccinale vengono sospesi non oltre la data del 31 dicembre 2021.

Ma attenzione: non è da escludere che ci possano essere novità prossimamente. La data della scadenza, infatti, coincide con quella in cui termina lo stato di emergenza, e molto probabilmente con una proroga di quest’ultimo potrebbe esserci anche l’estensione del periodo in cui coloro che non sono vaccinati non possono esercitare attività lavorativa.

Riguardo alla possibile proroga dello stato di emergenza Mario Draghi non si è sbottonato in conferenza stampa, dichiarando che una decisione in merito verrà presa in prossimità del termine della stessa.

Per sapere se ci sarà un’estensione dei suddetti termini, quindi, bisognerà attendere ancora qualche settimana. A tal proposito, ricordiamo che è vero che la proroga dello stato di emergenza non può superare il biennio e che in ogni caso non si potrà andare oltre il 31 gennaio 2022, ma è pur vero che il Governo Draghi potrebbe anche decretare un nuovo stato di emergenza ripartendo da capo.

Ad esempio, potrebbe essere decretato a causa della variante Omicron, o comunque per mantenere i poteri necessari per portare a compimento la campagna vaccinale.

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