Con l’approssimarsi della stagione estiva, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia ha emesso un’apposita Ordinanza, immediatamente esecutiva, in materia di prevenzione dagli incendi e per la pulizia dei fondi incolti che vieta in modo assoluto l’accensione di fuochi di ogni genere e di combustione dei residui vegetali anche se derivanti da sfalci o potature in loco.
Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agrari, lungo le strade e le sedi autostradali e ferroviarie, parchi e pinete urbane ricadenti nel territorio comunale, sarà vietato accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville, fumare o gettare sigarette, compiere ogni azione che possa generare fiamme libere e procurare incendi, esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, parcheggiare su aree in presenza di erba e vegetazione secca.
Inoltre, entro il prossimo 15 giugno e per tutto il periodo di vigenza dell’Ordinanza, i singoli proprietari, i conduttori e gestori di fondi rustici ed aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette, gli amministratori di stabili con annesse aree verdi, i responsabili di cantieri edili, strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse pertinenze a verde, dovranno ripulirle, provvedendo alla eliminazione di sterpaglie e al taglio di siepi e rami, alla rimozione dei rifiuti e a quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendoli in condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. Particolare attenzione, al fine di prevenire l’innesco di incendi di interfaccia, è dovuta per “le aree a confine con le aree edificate per il perimetro esterno di 200 metri e di 50 metri all’interno”.
È fatto obbligo per i detentori, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati o impianti ed in prossimità di lotti interclusi e di confini di proprietà, di mantenere in efficienza le fasce di protezione, ovvero a realizzare una fascia parafuoco di protezione di larghezza non inferiore a dieci metri, lungo l’intero perimetro del fondo. Tale fascia di protezione, per i proprietari, gestori o conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive, centri residenziali si estende a venti metri. La distanza dovrà essere ragionevolmente aumentata in relazione a singole e particolari fattispecie in maniera da non costituire un evidente pericolo per le abitazioni.

L’Ordinanza detta, poi, una serie di prescrizioni riguardanti le attività agricole stagionali di semina, raccolta e trebbiatura.
L’Ordinanza prescrive inoltre, per tutto l’arco dell’anno, il divieto di buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente; e l’obbligo, a chiunque abbia l’effettiva disponibilità di terreno, di tenerlo in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro, con particolare riguardo alle sterpaglie ed alle condizioni igieniche del luogo; prevede al contempo le sanzioni amministrative derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni previste, graduate a seconda della gravità della violazione accertata e la denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 C.P.
Gli uffici di Protezione civile invitano i cittadini a collaborare segnalando tempestivamente alle Autorità competenti l’inizio di incendio e fornendo le indicazioni necessarie alla sua individuazione; e a registrarsi ed utilizzare l’APP “Anch’io Segnalo”, predisposta dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile che consente la segnalazione di situazioni di pericolo ma che non va usata per richieste di soccorso urgente non sostituendosi alla chiamata di emergenza.

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