Nella busta paga di novembre i lavoratori dipendenti con una retribuzione fino a 1.538 euro lordi riceveranno un bonus una tantum di 150 euro in via automatica per il tramite dei datori di lavoro. Lo precisa l’Inps in una circolare con la quale dà istruzioni su quanto previsto dal decreto-legge 23 settembre 2022, n. 14.

I beneficiari del bonus in busta paga

Possono ottenere l’indennità una tantum di 150 euro in busta paga tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati. I beneficiari sono anche i titolari di pensione, assegno sociale, pensioni di invalidità, trattamenti di accompagnamento alla pensione; percettori Reddito di cittadinanza, di Naspi e Dis-Coll, di disoccupazione agricola. Per i pensionati o i percettori di assegni assistenziali e redditi di cittadinanza il bonus verrà accorpato alla solita rata mensile, quindi verrà percepita con la stessa ricorrenza con cui si percepisce solitamente l’assegno. L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro quindi la dichiarazione andrà presentata solo al datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità sarà di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Chi non lo percepirà attraverso i datori di lavoro

Non percepiranno il bonus nella busta paga di novembre i lavoratori dipendenti domestici. L’erogazione della indennità attraverso i datori di lavoro è esclusa anche per gli operai agricoli a tempo determinato, considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per questi lavoratori a tempo determinato.

L’indennità

Il bonus deve essere erogato sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dell’Inps, come ad esempio durante la cassa integrazione o i congedi parentali fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro. L’indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto come ad esempio, nell’aspettativa non retribuita.

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