Annullato il decreto con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva stabilito le modalità dell’obbligo di comunicazione da parte degli esercenti dei prezzi dei carburanti. Lo ha deciso il Tar del Lazio parlando di assenza “della prevista e preventiva comunicazione al presidente del Consiglio dei ministri e del parere del consiglio di Stato“. Con questa sentenza è stato accolto il ricorso proposto da Fe.Gi.Ca. – Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini, F.I.G.I.S.C. – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, e da alcuni esercenti. Appresa la decisione, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dato mandato all’Avvocatura dello Stato di proporre immediato appello al Consiglio di Stato con richiesta di sospensione degli effetti della sentenza del Tar del Lazio.

“La decisione del Tar si limita ad affrontare questioni procedurali e non pone in dubbio la sussistenza dell’obbligo previsto dalla legge in ordine all’esposizione del cartello“ – si legge in una nota del Mimit.

Nel ricorso si sosteneva che il Decreto contestato imponeva l’adempimento di obblighi di esposizione e di aggiornamento del prezzo medio “sproporzionati, ingiustamente afflittivi ed irragionevoli“, determinando “una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento a danno di una sola categoria di operatori (i distributori di carburante) in regime di libera concorrenza rispetto ad altri soggetti economici nelle medesime condizioni“, e illegittimamente disponendo sanzioni gravose.

Il Tar si è concentrato sulla natura del provvedimento contestato ritenendo che “il decreto impugnato, per i suoi contenuti, presenta tutti i caratteri di una fonte normativa“, con la conseguente “violazione delle norme procedimentali per la sua adozione“, essendo “pacifico che, nel caso di specie, sono mancati sia la preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, sia il parere preventivo del Consiglio di Stato“.

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