Da stamane, 1 febbraio 2022 anche chi vorrà andare alle poste per ritirare la propria pensione dovrà presentare all’accesso il green pass, almeno quello “base”, ottenuto cioè, eventualmente, tramite tampone Covid con esito negativo. Stessa cosa anche per accedere ai servizi bancari e finanziari, oppure nei pubblici uffici e, in linea generale, in tutte le «attività commerciali» (ovvero nei negozi) e nell’ambito dei «servizi» che «si svolgono al chiuso».

In breve, anche in un negozio di abbigliamento, oppure per entrare in tabaccheria o in un’edicola, se si tratta di attività commerciali al chiuso, servirà dall’1 febbraio 2022 esibire obbligatoriamente il green pass base” (vaccinazione/guarigione/tampone negativo). Le verifiche saranno di competenza dei «titolari degli esercizi» e dei «responsabili dei servizi», ma si legge altresì nel Dpcm, l’attività di verifica potrà avvenire «attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione». La lista ufficiale di quelle attività e servizi che, invece, anche dopo l’1 febbraio non richiederanno all’ingresso il certificato verde obbligatorio è contenuta nel Dpcm firmato, venerdì 21 gennaio, dal presidente Mario Draghi. In tale lista figurano insomma le attività e i servizi esentati, ma appunto l’elenco è abbastanza limitato: si va dai supermercati alle farmacie e pochi altri negozi considerati vendere beni di “prima necessità”.

In ogni caso, aspetto importante da evidenziare, il governo attraverso apposita Faq ha chiarito che all’interno dei vari negozi esentati dall’obbligo del green pass sarà, comunque, possibile acquistare qualunque tipologia di merce venduta. Ad esempio, in un supermercato (dove si potrà accedere senza green pass) che al suo interno venda dei vestiti oppure dei giocattoli, libri, riviste o giornali, tutti questi beni potranno tranquillamente essere acquistati anche se non risultano correlati al soddisfacimento delle esigenze di “prima necessità”. Di converso, per entrare in una libreria, in un negozio di giocattoli o d’abbigliamento servirà invece il certificato verde “base”.

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Le attività e i servizi dove dall’1 febbraio 2022 non servirà il green pass per accedere sono i seguenti:

  • Negozi che garantiscono il soddisfacimento delle esigenze alimentari e di prima necessità, per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio elencate in allegato al Dpcm. Tra queste vi sono:
  1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari). Viene però escluso in ogni caso il consumo sul posto.
  2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
  3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
  4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
  5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
  7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
  9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
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Il green pass, inoltre, anche dopo l’1 febbraio 2022 non sarà obbligatorio per aver accesso ai seguenti servizi:

  • Esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori (fermo restando però per i visitatori in strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice l’obbligo del super green pass, accompagnato anche da tampone negativo per il visitatore vaccinato/guarito da oltre 4 mesi e senza di dose booster).
  • Esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti.
  • Esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
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