Niente rimborsi, compresi quelli che derivano dal conguaglio del 730, se il contribuente ha debiti. La novità introdotta dal decreto Riscossione, pubblicato in GU del 7 agosto scorso, allarma chi deve ricevere un rimborso fiscale.

La norma era già contenuta nell’art. 28-ter del Dpr 602 del 1973 che disponeva la compensazione volontaria con crediti di imposta per i debiti posseduti. Viene chiamata volontaria perché il contribuente che riceveva la proposta di compensazione dall’agente di riscossione poteva anche rifiutarla e procedere a ricevere il rimborso delle tasse spettante. Il decreto Riscossione ha riscritto quanto previsto dal Dpr 602 apportando alcune modifiche alla normativa in materia di rimborsi, anche per il 730.Fino a oggi rimborsi fiscali e riscossione hanno viaggiato su binari paralleli e distinti. Per riscuotere i debiti l’agente di riscossione non poteva intaccare eventuali crediti di imposta senza il consenso del contribuente. Adesso invece le somme spettanti restano a disposizione dell’agente di riscossione fino al 31 dicembre dell’anno dopo a quello in cui dovevano essere erogate per avviare le azioni esecutive.

L’attuale ristesura dell’artico 28-ter prevede che l’Agenzia delle Entrate, prima di procedere ai rimborsi fiscali derivanti dal 730, debba controllare se il beneficiario delle somme abbia debiti iscritti a ruolo.

Il decreto Riscossione ha modificato l’articolo 28-ter per la compensazione dei debiti, prevedendo sempre la proposta di compensazione volontaria da parte del contribuente. Con l’articolo 16 del nuovo decreto, però, entra in gioco la prima novità. Il pagamento con compensazione volontaria sarà possibile solo per rimborsi che hanno un importo superiore a 500 euro. La verifica del beneficiario, inoltre, dovrà essere fatta su inadempimenti sull’obbligo di versamento per i quali sia stata notificata una o più cartelle esattoriali o siano stati affidati carichi all’agente di riscossione.

La modifica prosegue agendo anche sul blocco dei rimborsi, nel caso il contribuente non opti per la compensazione volontaria. In questo caso le somme oggetto di rimborso rimangono a disposizione dell’agente di riscossione fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il rimborso doveva essere erogato, questo per permettere l’avvio dell’azione esecutiva per la riscossione del debito.

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