Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.

Quando si accendono i riscaldamenti?

Il periodo di accensione degli impianti, spiega il ministero della Transizione ecologica, “è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio”.

I nuovi limiti, date e orari zona per zona

Si ridisegna così la cartina di accensione dei riscaldamenti, in questo modo:

  • 1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  • 2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  • 3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  • 4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  • 5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  • 6) Zona F: nessuna limitazione.

Le aree della Zona F sono quelle tipicamente dell’arco alpino.

I limiti che interessano la Sicilia

Come riporta il Sole 24 ore in un articolo: In zona A si trovano Lampedusa e Porto Emedocle.

Agrigento, Reggio Calabria, Messina, Catania, Siracusa e Trapani nella Zona B.

Napoli, Imperia, Taranto e Cagliari nella C; Roma, Firenze, Foggia, Ancona e Oristano nella D; Milano, Torino, Bologna, Aosta e L’Aquila nella E.

I casi limite che consentono l’accensione extra dei riscaldamenti

In presenza di “situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.

I luoghi dove non si applicano le riduzioni per il riscaldamento

Le riduzioni per il riscaldamento, previste dal decreto del Mite, hanno delle esenzioni: in particolare, “non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili”, fa sapere il ministero della Transizione ecologica.

Con misure contenimento risparmi di 5,3 miliardi cubi

Le stime dell’impatto di tutte le misure di contenimento indicate dal Regolamento «portano ad un potenziale di circa 5,3 miliardi di metri cubi di gas, considerando la massimizzazione della produzione di energia elettrica da combustibili diversi dal gas (circa 2,1 miliardi di Smc di gas) e i risparmi connessi al contenimento del riscaldamento (circa 3,2 miliardi di Smc di gas)». A cui, spiega il Mite, si aggiungono le misure comportamentali da promuovere attraverso campagne di sensibilizzazione degli utenti ai fini di un comportamento più virtuoso nei consumi.

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