Ecco le nuove disposizioni del Governo nazionale per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, riguardanti le donazioni di sangue ed emocomponenti:“Con riferimento alle ulteriori misure urgenti in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 in Italia, disposte dal D.P.C.M. del 3 novembre 20201 e dall’Ordinanza del ministro della salute 4 novembre 20202, si rappresenta quanto segue. Con il citato DPCM sono state disposte nuove misure di contenimento del contagio relativamente all’intero territorio nazionale (art 1), ad aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (art. 2) e ad alcune aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (art 3), e con la successiva Ordinanza del Ministro della salute sono stati individuati, negli specifici allegati, i territori in cui sono applicabili le misure di cui all’articolo 2 e 3 del citato DPCM. Tra le misure indicate è prevista anche la limitazione deglispostamenti in entrata e in uscita dai territori o all’interno dei medesimi territori (regionali o comunali) individuati “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovveroper motivi di salute “. Ciò premesso, considerato che, come già evidenziato durante la prima fase dell’epidemia, con le note dell 10 marzo 2020, e del 24 marzo 2020: “Le attività di donazione del sangue e degli emocomponenti sono livelli essenziali di assistenza sanitaria,ai sensi dell’art. 5 della legge 219/2005, una eventuale carenza di emocomponenti impatterebbe negativamente sulla possibilità di mantenere la continuità delle attività assistenziali indifferibili di medicina trasfusionale erogate quotidianamente a circa 1.800 pazienti, le attività di donazione del sangue e degli emocomponenti possono essere considerate incluse tra le “situazioni di necessità” di cui al citato D.P.C.M. e di conseguenza possano ritenersi consentiti sia gli spostamenti dei donatori che si recano presso le sedi di raccolta pubbliche e associative e sia gli spostamenti del personale associativo operante sul territorio nazionale presso le unità di raccolta associative fisse e mobili. Pertanto il donatore o il personale associativo, potrà indicare nel modello di autodichiarazione redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, alla voce “Altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio”, la specifica “Donazione di sangue ed emocomponenti”. Si ricorda che tutte le attività si dovranno svolgere nel pieno rispetto delle misure e dei disposti normativi vigenti, atti a prevenire la trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2, facendo riferimento anche alle specifiche raccomandazioni predisposte dal Centro nazionale sangue, periodicamente aggiornate e rese reperibili sui siti istituzionali. Infine si rappresenta che tali indicazioni volte ad assicurare la continuità della donazione di sangue, continueranno ad essere applicabili anche in relazione agli aggiornamenti che verranno via via adottati con ulteriori provvedimenti governativi, in base all’evoluzione dell’epidemia e ai territori interessati dalle misure adottate”. Navigazione articoli LA GUARDIA DI FINANZA SOLIDALE CON LA CARITAS DI SIRACUSA E NOTO PRIOLO GARGALLO. I CARABINIERI CONSEGNANO DONI AI PICCOLI OSPITI DE “LA CASA DEI BAMBINI”.