Stanno per cambiare le regole per il commercio sulle aree pubbliche a Siracusa. Un nuovo regolamento sostituisce il precedente, che risaliva al 2011, e cambia alcuni aspetti formali e sostanziali dell’attività del commercio ambulante nel capoluogo aretuseo. Dovrà, però, passare all’esame della Commissione e del Consiglio comunale prima di divenire esecutivo.

Con le nuove norme si snelliranno le pratiche e le lunghe procedure burocratiche previste.

Se la previsione sarà confermata, i commercianti avranno il solo compito di presentare la Scia, comunicazione di inizio attività, in maniera telematica, senza dover, insomma, attendere alcuni riscontro dagli uffici.

“Abbiamo adeguato la nostra città alle normative vigenti – sottolinea il vicesindaco di Siracusa, Edy Bandiera –Se prima, per poter operare, era necessario fare richiesta cartacea ed attendere risposta, adesso tutto questo diventa una semplice comunicazione telematica. Un notevole passo avanti – aggiunge Bandiera- ed un passaggio dovuto”.

Tra le regole in vigore, il divieto di posizionare le proprie postazioni in alcune aree di particolare pregio della città: quelle limitrofe ai monumenti archeologici, ai luoghi di interesse artistico-storico-culturale, in tutta Ortigia.

Niente ambulanti, quindi, in diversi punti della Città, dettagliati nella disposizione comunale, specificando che “Il Comune può prescrivere determinati tipi di banchi ed attrezzature da usarsi nei mercati”.

Viene inoltre evidenziato che “il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato in conformità alle norme igienico-sanitarie vigenti, con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Il commercio dei prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali prodotti surgelati, congelati o refrigerati è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti e se l’attività è esercitata mediante l’uso di veicoli adeguatamente attrezzati”.

Il commercio di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica salvo che sia effettuato da operatori con veicoli adeguatamente attrezzati e comunque esercitato secondo le vigenti disposizioni in materia. Le sostanze alimentari avariate o sofisticate debbono essere sequestrate e poste a disposizione delle Autorità Sanitarie. Le derrate poste in vendita, all’atto dell’acquisto, debbono essere pesate al netto”.

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