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Si è conclusa con un rinvio al 27 gennaio l’udienza preliminare del processo nei confronti di Giuseppe Terzo e Massimiliano Quartarone, accusati assieme ad altre due persone dell’omicidio di Giuseppe “marcuottu” Vizzini e di detenzione di arma da fuoco. Ieri il processo con rito abbreviato chiesto dai due non è cominciato perché il gip (Giudice per le indagini preliminari) Carla Frau ha chiesto e ottenuto di astenersi dal procedimento poiché incompatibile, in quanto aveva autorizzato le intercettazioni durante la fase delle indagini preliminari. Ad occuparsi del procedimento sarà il gip Carmen Scapellto. Terzo e Quartarone, assieme a Stefano Di Maria e Sebastiano Romano, sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di polizia di via Tafuri a seguito dell’agguato ai danni di Vizzini, il 16 marzo scorso, in via De Santis. L’uomo, per i colpi da arma da fuoco da cui era stato colpito, morì dopo pochi giorni all’ospedale Di Maria di Avola.

Secondo l’imputazione gli esecutori materiali sarebbero stati Quartarone e Terzo, mentre Romano avrebbe tallonato la vittima lungo le strade del paese e Di Maria si sarebbe adoperato per neutralizzare, nelle fasi del delitto, il sistema di videosorveglianza installato a presidio del proprio garage sito in Via dei Mille, sistema che riprendeva proprio il luogo che era stato scelto per l’agguato. 

Terzo e Quartarone hanno scelto il rito abbreviato, mentre Di Maria e Romano quello ordinario. L’avvocato difensore di Terzo, Giuseppe Gurrieri, lo scorso ottobre ha ricorso in Cassazione per chiedere sia la misura cautelare degli arresti domiciliari col braccialetto elettronico, sia il ridimensionamento dell’accusa da concorso in omicidio a favoreggiamento personale.

Ma la Cassazione, con sentenza pubblicata lo scorso 2 dicembre, ha dichiarato inammissibile il ricorso “per manifesta infondatezza dei motivi e perché svolge considerazioni di merito”, si legge nella sentenza. 

Per la Corte di Cassazione, infatti, il ricorso propone un’ennesima differente versione da parte di Terzo, non contestando il dato secondo cui egli era alla guida del mezzo, verificabile dalle telecamere di sorveglianza. Circostanza, quest’ultima, invece negata nell’interrogatorio di convalida del fermo.

 

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