Il rimborso delle imposte del triennio 1990-1992, spettante ai contribuenti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, va fatto per l’intero 90% dovuto, senza riduzioni. Sbagliano gli uffici dell’agenzia delle Entrate a considerare “chiusa” la pratica, dopo avere eseguito il rimborso della metà del 90%. Per i giudici di legittimità, il Fisco deve restituire l’intero ammontare accertato dal giudice dell’ottemperanza. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n°16647/2022 “sembra avere conclusa una lunga pagina interpretativa del diritto al rimborso in favore dei contribuenti della Sicilia sud-orientale, e relativo agli anni 90, 91 e 92, c.d SISMA 90” commenta l’avvocato Donato Grande.

“Viene così sancito – aggiunge – il diritto al rimborso nella sua integralità e non, invece nella misura del 50%, come avrebbe erroneamente interpretato l’Ufficio Finanziario. Dopo anni di battaglie giudiziarie e, perfino, dopo che della questione sia stata investita perfino la Corte Costituzionale, con la famosa remissione del Giudice dottor Saito, la Cassazione, sezione Tributaria ha statuito che il Commissario ad Acta, così nominato dalle Commissioni Tributarie, per soddisfare integralmente il contribuente che ha chiesto il rimborso “sisma 90”, potrà, anzi dovrà con determinazioni specifiche, attivare le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non potendosi trarre dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei princìpi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente, giudizialmente accertati”.

Rimborsi sisma 90

“La speranza – conclude il legale – è che l’Ufficio Finanziario non ostacoli ulteriormente il sacrosanto diritto al rimborso, evitando che debbano passare altri 30 anni per il riconoscimento del diritto. Le Commissioni Tributarie sono, quindi, obbligate, qualora sia accertata l’incapienza delle risorse appostate nel bilancio dello Stato, a nominare un commissario ad acta che ha il potere di emanare ordini di pagamento in conto sospeso direttamente alla Banca d’Italia, quale istituto tesoriere dello Stato. Poi la Banca d’Italia, dopo avere rimborsato il contribuente, comunicherà al MEF gli importi ed il MEF avrà cura di ripianare il bilancio in Legge Finanziaria”.

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