Dopo quasi trentadue anni si torna, ancora, a parlare della questione riguardante gli aiuti concessi ai cittadini residenti nei comuni delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990.

Un classico caso esempio di confusione normativa italiana e di mancanza di coordinamento tra Legislatore e Amministrazione Finanziaria, tra Amministrazione Finanziaria e Organi giurisdizionali e, addirittura, tra Sezioni diverse della Corte di Cassazione.

Una storia che, dopo una decina di anni dall’evento calamitoso, si voleva chiudere in qualunque modo, anche concedendo ai debitori uno sconto più che consistente (pari al 90%) e che, invece, ha generato ulteriori liti e, conseguentemente, altri aggravi di spesa per la Pubblica amministrazione, senza contare la grossa perdita di gettito conseguente all’applicazione della norma agevolativa in parola.

È accaduto, infatti che, a seguito del sisma che alla fine del ‘90 ha colpito la Sicilia orientale sono state concesse diverse sospensioni degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi, dal 13 dicembre 1990 fino al 30 giugno 1991 (termine, quest’ultimo, poi ulteriormente prorogato al 31 marzo 2008). Ma, nonostante tutto, molti dei contribuenti destinatari delle disposizioni agevolative prima cennate sospesero tutti gli adempimenti, pochi, invece, pagarono.

Di fatto, una quantità enorme di contribuenti della Sicilia orientale ha omesso di versare Iva, imposte dirette e contributi. C’è da dire, pure, che in quel periodo (anni ‘90) i sistemi di monitoraggio e di controllo dei versamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria non erano ancora molto affinati. Il Legislatore, allora, dopo numerosi interventi, pensò di chiudere la vicenda consentendo il pagamento tardivo con uno sconto che, alla fine, fu addirittura del 90%.
Sperava, infatti, che questa soluzione, così vantaggiosa, avrebbe potuto indurre tutti gli interessati a chiudere la questione con il versamento, notevolmente ridotto. Ma il Legislatore non aveva fatto bene i suoi conti.

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Dopo la concessione dello sconto, infatti, le controversie anziché diminuire sono aumentate vertiginosamente in quanto coloro che avevano pagato (o semplicemente dichiaravano di averlo fatto) hanno avanzato richiesta di rimborso della differenza tra la somma integralmente pagata e quella successivamente dovuta.

L’Amministrazione finanziaria, però, dopo aver preso atto (dopo tante resistenze) dell’orientamento prevalente della Corte di Cassazione, ammise il rimborso.
Partì, comunque, un ulteriore filone di controversie in quanto l’Amministrazione Finanziaria, pensando di dovere ancorare il termine iniziale della prescrizione e della decadenza alla data dell’effettivo pagamento (per lo più avvenuto negli anni ’90), rigettò tutte le domande di rimborso.

Ma dopo tanto lavoro per i Giudici di merito e per quelli di legittimità, alla fine fu emanata una norma, l’articolo 16-octies del DL 91/2017 la quale, modificando l’articolo 1, comma 665, della Legge 190 del 2014, se da un lato ha stabilito l’impossibilità del rimborso a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa (quelli che superano i limiti previsti dall’Unione Europea nel caso di contributi “de minimis”), dall’altro ha previsto la possibilità del rimborso delle somme pagate anche nel caso di somme, più che versate, subite dai lavoratori dipendenti, a titolo di ritenute operate dal proprio datore di lavoro; ha stabilito il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di rimborso (1 marzo 2010); ed infine ha previsto che ”In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma”.

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Il relativo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è il n. 195405 del 26 settembre 2017. Ma anche questa volta le controversie non sono finite.
La norma, come al solito poco chiara, ha lasciato dei dubbi sull’entità del rimborso spettante. L’Agenzia delle Entrate, infatti, sosteneva che, in mancanza di fondi sufficienti, il pagamento non poteva superare il 50% della somma alla quale si aveva diritto (ossia la metà del 90%).

Altri, invece, sostenevano che il pagamento del 50% era solo un acconto di quanto spettante, seppure subordinando il pagamento del saldo all’esistenza dei fondi stanziati per take tipo di spesa erariale.
La Cassazione, peraltro, non ha avuto una linea chiara sull’argomento, seppure privilegiando talvolta la tesi “fiscale” dell’Agenzia delle Entrate, altre volte quella più favorevole al contribuente.

Ora, però, a distanza di ben trentadue anni dall’evento calamitoso, la Corte di Cassazione continua a pronunciarsi sull’argomento, affermando, questa volta, con sentenza n. 16290 del 18/5/2022, depositata in data 19/5/2022, che in presenza di un giudizio di merito, resosi definitivo, con il quale era stata stabilità la legittimità del rimborso (nella misura dell’intero ammontare del 90% previsto dalla legge), il Giudice dell’ottemperanza non può che confermare la fattibilità del rimborso nella misura piena, a prescindere dalla misura prevista dalla legge.

Una sentenza che va interpretata, perché bisogna capire se questa volta la Cassazione abbia voluto concedere il rimborso “pieno” (seppure al 90%) delle somme pagate da soggetto coinvolti nel sisma della Sicilia Orientale del ’90, oppure se tale rimborso, nella specifica fattispecie trattata dai Giudici di legittimità, sia dovuto solo perché così stabilito dai Giudici aditi ai fini dell’ottemperanza della precedente sentenza con la quale era stato affermata la rimborsabilità dell’intera somma, non solo a prescindere dall’interpretazione delle norme esistenti, ma a prescindere anche dalla “capienza” delle somme stanziate.

Tesi, sia la prima che la seconda, che probabilmente continueranno a fare discutete perché se è maggiormente accettabile dall’Amministrazione Finanziaria la tesi secondo la quale il 50% rappresenta solo un acconto, lo è certamente meno quella che consente il rimborso dell’intero a seguito del giudizio di ottemperanza, anche quando la disponibilità degli stanziamenti non lo consente.

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